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Nuovo obbligo di legge: indicazioni negli atti e nella corrispondenza

Riceviamo un avviso dal nostro commercialista che pone alla nostra attenzione l’entrata in vigore della legge n. 88 del 7 luglio 2009 impone alcuni obblighi per le società con obbligo di iscrizione al registro delle imprese (come recepimento di una direttiva europea 2003/58/CE 15 luglio 2003 sui requisiti di pubblicità di alcuni tipi di società).
PANICO, nuova legge, nuovo casino.

L’articolo 42 modifica gli articoli 2250 e 2630 del codice civile come segue:

Art. 2250.
Indicazione negli atti e nella corrispondenza.

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d’iscrizione.

Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.

Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.

[omissis]

[omissis]

[omissis]

Nota: i tipi di società son Spa (capo V ), Sapa (capo VI) e Srl (capo VII)

Art. 2630.
Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi.

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

In pratica per tutte le società di capitali (Società per azioni, Società in accomandita e Società a Responsabilità Limitata) è fatto obbligo indicare, in tutti gli atti e nella corrispondenza:

  • la sede della società
  • il numero e luogo del Registro delle imprese ove la società è iscritta;
  • il capitale sociale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
  • lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (se applicabile)
  • lo stato di società con socio unico (se applicabile)

A prima vista non dovrebbero esserci tanti problemi: si tratta di mettere un elenco di dati sugli atti, sulla corrispondenza e nella rete telematica.

Ma.

  • Cosa sono gli atti?
  • Cos’è la corrispondenza?
  • E la rete telematica?

Aspettate, riformulo:

  • Cosa sono gli atti per il legislatore?
  • Cos’è la corrispondenza per il legislatore?
  • Cos’e la rete telematica per il legislatore?

Qui nascono i problemi.

A voler interpretare questa bella cosa qui, si potrebbe desumere che su:

  • preventivi
  • fatture
  • documenti di trasporto
  • conferme d’ordine
  • e vari documenti simili

è fatto obbligo inserire tutta la pappardella di quanto scritto.

Ma la corrispondenza? Tutte le lettere? Devo aggiungere tutta la lista dei dati?

Direte: poco male, basta inserire nel modello di stampa dei documenti del programma di contabilità un paio di righe in più, nel modello dot aggiungere una casella di testo…

E la rete telematica? Il mio sito web, va bene, una piccola modifica, ma se la mia azienda fosse presente su un paio di social network? Il rimando al mio sito è sufficiente? E ancora: le mail non sono nella rete telematica? Tra l’altro sono pure corrispondenza. Quindi mi troverò ad inviare delle mail del tipo:

Confermo per domani alle 15.00

Matteo Miotto
account
mail@santfe.com

Santa Fe Srl
Via Steffani, 15/a – 31100 Treviso
Tel: +39 0422 540586
Fax: +39 0422 546248
info@santfe.com
P.iva e Cod. Fisc: 03379470267
Registro imprese Treviso n. 267842
Capitale sociale € 15.600,00 i.v.

E poi il dubbio. Ma il catalogo è considerabile come corrispondenza? I biglietti da visita? Le buste, volantini, brochure, dépliant… Panico, panico e panico! Che poi tra l’altro se vengono considerati tali dovrei ristampare tutto ogni volta che mi cambia il bilancio! Vabbè, io il bilancio non lo cambio…

Calma. Chiediamo al commercialista. Lui sa! E la risposta è che secondo lui bisogna scrivere tutto ovunque. Ma siamo sicuri? Io ho dei dubbi a riguardo. Nono, se l’ha detto lui… si ma non è avvocato. Si ma lui segue queste cose…

STOP.

Esiste un servizio che si chiama Linea Amica, il simpatico servizio che ti permette di chiedere qualcosa a qualcuno (tra l’altro guardate la favicon del sito e ditemi se non è identica all’icona dell’AVG…).

Comunque telefono e mi assicurano che passeranno la pratica ad un consulente competente in materia. Tra me e me penso che probabilmente moriremo con quel dubbio! Ma devo ricredermi: linea amica funziona!!!

E maledetta quella volta!

Vi faccio un piccolo riassuntino per punti di quanto ho scatenato con la mia richiesta: devo mettere tutti i dati anche sul biglietto da visita? La Ragazza che ha adottato la mia causa si è messa in moto e mi chiama ad ogni piccolo passo verso la risposta.

  1. La prima camera di commercio ad aver espresso qualcosa di chiaro (mi pare Firenze, ma non ho tempo di controllare) ha confermato che si tratta solo di un’interpretazione e che non esiste nessuna nota interpretativa ufficiale a riguardo.
  2. La ragazza si è messa in contatto con il ministero dello sviluppo economico, riuscendo a contattare il responsabile per i registri delle imprese, il quale ha concesso un appuntamento telefonico per il giorno successivo per dare una risposta al quesito.
  3. L’appuntamento telefonico è slittato di 24 ore, ma la risposta è arrivata: noi siamo competenti solo per quanto riguarda le comunicazione che dalle aziende arrivano alla P.A.
  4. La ragazza mi ha chiamato sconsolata avvisandomi che da lunedì proverà due strade contemporaneamente: il ministero di grazia e giustizia e il garante della privacy.
  5. A quanto pare nemmeno il ministero di grazia e giustizia è competente in materia, ma pare che sia interpretazione comune ma non ufficiale che nei biglietti da visita e nelle comunicazioni “pubblicitarie” non si renda necessario inserire tutti quei dati.

A questo punto, appena saprò qualcosa, vi farò sapere. Nel frattempo cambiate la firma delle email e inserite i dati nel sito!!!

Se avete note appunti, se siete avvocati, se… insomma commentate che cerchiamo di capire insieme!

Segnala presso:
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Matteo | 23 ottobre 2009 Matteo
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2 risposte

unochepassa | 30 ottobre 2009

Ciao,

Hai delle risposte al riguardo, l’argomento e’ quanto mai appropriato ?
Basta considerare un semplice scambio notizie, pianificazione di un incontro, roba da poche righe e ci si trova di mandare spazzatura irrilevante all’essenza sul web.

Ho clienti che mandano quotidianamente più righe di robaccia in formato firma + disclaimer + altri dati che non il messaggio stesso.
Basta considerare Email da Tecnici e Ditte nell’USA ed altrove, più le varie guide sul scrivere Email per rendersi conto che all’estero questo sarebbe considerato un segno di incompetenza nel settore.

Grazie e Buon lavoro

Matteo Matteo | 30 ottobre 2009

ciao Unochepassa. Purtroppo non ho informazioni dettagliate al riguardo. Non è stata espressa alcuna nota interpretativa da parte delle istituzioni…
Mi sa che bisognerà attendere gli sviluppi…

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